In materia di cancellazione dall’albo degli avvocati, esiste una specifica disciplina che mira a garantire la certezza delle situazioni giuridiche e a tutelare i diritti dei terzi. Secondo la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense (CNF), determinate condizioni devono essere soddisfatte per consentire la retroattività della cancellazione.

In particolare, il CNF ha affrontato la questione della retroattività della cancellazione con la sentenza n. 20 del 1 febbraio 2021 e la sentenza n. 35 del 25 marzo 2023, affermando che gli effetti della delibera di cancellazione dall’Albo possano, in via discrezionale e prudenziale, retroagire alla data di presentazione della domanda. Tuttavia, tale retroattività non è automatica e deve essere valutata caso per caso, assicurando che non si pregiudichi la certezza delle posizioni giuridiche e l’affidamento dei clienti sulla condizione di appartenenza all’Albo del professionista.

Esistono comunque dei limiti alla possibilità di procedere con la cancellazione in determinate circostanze, ad esempio se è in corso un procedimento disciplinare a carico dell’iscritto. L’art. 17, comma 16, della legge n. 247/2012 stabilisce infatti che non è possibile procedere con la cancellazione dall’albo durante il periodo in cui il procedimento disciplinare è in corso, al fine di evitare che l’iscritto possa sottrarsi alle proprie responsabilità disciplinari.

In sintesi, la cancellazione dall’albo può potenzialmente avere effetto retroattivo alla data di presentazione della domanda, ma tale decisione è a discrezione del Consiglio dell’Ordine e deve essere presa considerando le specifiche circostanze del caso, per garantire il rispetto dei principi di certezza giuridica e tutela dei terzi coinvolti.

Riferimenti:

  • Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 1 febbraio 2021
  • Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 25 marzo 2023
  • Legge n. 247/2012, art. 17, co. 16

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