Valuta questo contenuto

Di seguito una relazione sintetica e un commento operativo sull’art. 56 del Codice deontologico forense (CDF), aggiornato con la novella pubblicata in G.U. Serie Generale n. 202 del 1 settembre 2025 e in vigore dopo la vacatio di 60 giorni.

Quadro normativo e testo vigente

  • Oggetto: “Ascolto del minore”.
  • Struttura: quattro commi. La riforma 2025 ha inciso sui commi 1 e 1-bis (quest’ultimo introdotto ex novo). Il tenore dei commi 2, 3 e 4 è rimasto invariato. (gazzettaufficiale.it)

Testo riformato (sintesi fedele)

  • Comma 1: “Salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore, l’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.” (gazzettaufficiale.it)
  • Comma 1-bis: “L’avvocato procede all’ascolto del minore secondo modalità che assicurino il preminente interesse dello stesso.” (gazzettaufficiale.it)
  • Comma 2: nelle controversie familiari o minorili l’avvocato del genitore deve astenersi da ogni colloquio/contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto del giudizio. (foroeuropeo.it)
  • Comma 3: nel penale, per conferire con il minore o assumere informazioni/dichiarazioni, l’avvocato deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con facoltà di intervenire; è obbligatoria la presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e sempre se il minore è persona offesa. (foroeuropeo.it)
  • Comma 4: sanzione della sospensione da 6 mesi a 1 anno per la violazione dei doveri e divieti dei commi precedenti. (mondodiritto.it)

La modifica del 2025: cosa cambia e perché

  • Inserita l’eccezione del curatore speciale: il nuovo incipit del comma 1 chiarisce che, se è nominato un curatore speciale, l’ascolto non richiede il consenso dei genitori. La previsione coordina il CDF con la disciplina processuale sulla rappresentanza del minore e sull’ascolto nel rito famiglia (artt. 473-bis.4 e 473-bis.8 c.p.c.; art. 315-bis c.c.), valorizzando la centralità del “preminente interesse del minore”. (gazzettaufficiale.it)
  • Introdotto il comma 1-bis: positivizza un criterio-guida già ricavabile da fonti interne e internazionali (art. 12 Conv. ONU 1989; previgenti artt. 336-bis e 337-octies c.c., oggi trasfusi negli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c.), imponendo che le modalità dell’ascolto siano sempre conformi al best interest del minore. (gazzettaufficiale.it)
  • Titolo IV ridenominato: “Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie”, per allineare il perimetro applicativo delle norme processuali e stragiudiziali. (gazzettaufficiale.it)
  • Entrata in vigore: pubblicazione in G.U. 1 settembre 2025; applicazione dal giorno successivo al decorso dei 60 giorni (dal 1 novembre 2025). (gazzettaufficiale.it)
  • Base legale sulla vacatio: art. 3, comma 4, L. 31 dicembre 2012, n. 247 e D.M. Giustizia 11 marzo 2015, n. 38 sulle forme di pubblicità del codice e dei suoi aggiornamenti. (foroeuropeo.it)

Coordinamento con la giurisprudenza deontologica

  • Giurisprudenza pre e post-2014 ha qualificato come grave violazione l’audizione del minore senza il previo interpello/consenso del genitore esercente la responsabilità, specie se in controversie familiari; sospensione di 6 mesi confermata da CNF e Cassazione. Si vedano CNF 13 maggio 2019, n. 38 e Cass. civ., Sez. Un., 25 marzo 2020, n. 7530. Le decisioni ribadiscono che i limiti dell’art. 56 non comprimono ma rafforzano il diritto all’autodeterminazione del minore. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it (ilfogliodelconsiglio.it)

Ratio e sistema

  • L’art. 56 presidia tre profili: (a) protezione del minore da indebite pressioni del contenzioso; (b) corretto contraddittorio con i titolari della responsabilità genitoriale; (c) lealtà e correttezza del difensore nel reperimento delle informazioni. Il nuovo 1-bis recepisce il canone processuale del “preminente interesse del minore” già scolpito nel rito famiglia e nelle convenzioni internazionali. (brocardi.it)

Indicazioni operative per l’avvocato

  • Prima di ogni ascolto:
    • Verificare se vi sia controversia familiare/minorile pendente: in tal caso, a prescindere dal consenso dei genitori, vige il divieto assoluto di colloqui/contatti sulle circostanze oggetto della lite (comma 2). (foroeuropeo.it)
    • In assenza di curatore speciale: acquisire consenso scritto e informato di tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale, accertando l’assenza di conflitto di interessi; conservare la prova documentale. (gazzettaufficiale.it)
    • In presenza di conflitto o impossibilità di ottenere il consenso: attivarsi per la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (ove ne ricorrano i presupposti) prima di procedere all’ascolto. (ilfogliodelconsiglio.it)
  • Durante l’ascolto:
    • Modalità rispettose del preminente interesse del minore (setting adeguato; tempi e linguaggio calibrati su età e discernimento; evitare suggestioni e domande tendenziose). Documentare le cautele adottate. (gazzettaufficiale.it)
  • Nel penale:
    • Invito formale ai genitori con indicazione della facoltà di intervenire; presenza dell’esperto ove prevista dalla legge e sempre se il minore è persona offesa. Tracciare l’invito e le presenze. (foroeuropeo.it)
  • Sanzioni:
    • Illeciti ex art. 56 comportano, in caso di violazione, la sospensione da 6 mesi a 1 anno; la giurisprudenza considera particolarmente grave l’iniziativa che coinvolga il minore nel conflitto genitoriale. (mondodiritto.it)

Esempi tipici

  • Condotta vietata: colloquio con il figlio dell’assistito per “raccogliere la sua versione” sui fatti di causa in un procedimento di affidamento in corso. Vietata anche con consenso del genitore favorevole. (ilfogliodelconsiglio.it)
  • Condotta consentita: colloquio con il minore da parte del curatore speciale (avvocato) nominato dal giudice, svolto secondo le modalità rispettose del suo preminente interesse. (ius-giuffrefl-it.bibliopass.unito.it)
  • Condotta consentita con cautele: in un procedimento penale in cui il minore non è persona offesa, l’invito formale ai genitori e la presenza dell’esperto quando la legge lo imponga. (foroeuropeo.it)

Osservazioni conclusive

  • La novella 2025 chiarisce il perimetro dell’ascolto “lecito” e allinea il CDF al rito famiglia post Cartabia, riducendo le aree grigie sul ruolo del curatore speciale e sulle modalità operative. L’accento sul “preminente interesse del minore” impone di trattare l’ascolto come atto delicato, da pianificare e documentare con metodo, anche in ottica difensiva disciplinare. (gazzettaufficiale.it)

Fonti essenziali

  • G.U. Serie Generale n. 202 del 1 settembre 2025, comunicato CNF, delibera n. 636 del 21 marzo 2024: modifica artt. 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis e titolo del Titolo IV. Entrata in vigore dopo 60 giorni. (gazzettaufficiale.it)
  • Testo vigente art. 56 CDF e raffronto con testo previgente. (foroeuropeo.it)
  • Cass. civ., Sez. Un., 25 marzo 2020, n. 7530; CNF, sent. 13 maggio 2019, n. 38. Le massime sono riportate nelle note di commento richiamate. Le decisioni integrali sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it (ilfogliodelconsiglio.it)
  • Art. 3, comma 4, L. 247/2012 e D.M. Giustizia 11 marzo 2015, n. 38 (pubblicità e vacatio del CDF e dei suoi aggiornamenti). (foroeuropeo.it)

Se desideri, posso fornirti:

  • una check-list operativa per l’audizione del minore (civile e penale);
  • un modello di informativa/consenso ai genitori;
  • un fac-simile di istanza per la nomina del curatore speciale.