Indice.

§ 1. Le ragioni della domanda.
§ 2. Le ragioni della risposta.
§ 3. Chi giudica l’algoritmo del giudice?

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§ 1. Le ragioni della domanda.

Mi sono chiesto se sia possibile quantificare la sanzione disciplinare con un criterio analogo a quello che, ormai da diversi anni, è già in uso presso tutti i tribunali d’Italia per la liquidazione del danno alla persona.

Beh, la risposta è nella stessa domanda: se, pur con le comprensibili resistenze (ed ilarità) iniziali nei confronti delle tabelle per il calcolo del danno, è stato comunque possibile introdurre nel processo un criterio matematico per quantificare addirittura il valore più complesso ed elevato di tutti, cioè il bene primario della vita, allora mi pare possibile quantificare anche un avvertimento e le altre sanzioni disciplinari.

Ho quindi predisposto un piccolo software on line, Deontologicus, che “calcola”:

1) tutte le questioni preliminari e pregiudiziali del giudizio di gravame disciplinare avanti al CNF;

2) tutte le sanzioni deontologiche (edittali, attenuate ed aggravate) degli illeciti disciplinari tipici;

3) tutte le “circostanze” aggravanti e attenuanti dell’illecito (le virgolette dipendono dal fatto che i criteri previsti dall’art. 21 cdf consentono di individuare la sanzione aggravata “nei casi più gravi” e quella attenuata “nei casi meno gravi” ex art. 22 cdf ma “non costituiscono circostanze aggravanti o attenuanti in senso tecnico”1);

4) la sanzione “unica”, anche nel caso di plurimi illeciti e plurime circostanze.

Il tutto, all’interno del range sanzionatorio previsto dal codice, come riassunto nello specchietto predisposto dal CNF a corredo dell’art. 22 cdf:

§ 2. Le ragioni della risposta.

Lo scopo del software Deontologicus non è quello di sostituirsi al giudice nella valutazione della sussistenza dell’illecito e delle relative “circostanze” (né potrebbe farlo), ma piuttosto quello di suggerire un criterio uniforme che possa garantire una tendenziale parità di trattamento.

Se, nella sua discrezionalità tecnica, il giudice della deontologia valuta come sussistente l’illecito disciplinare e una o più “circostanze” aggravanti e attenuanti, allora la relativa sanzione DISCREZIONALE dovrebbe essere -quantomeno auspicabilmente- UGUALE per tutti gli incolpati nelle medesime condizioni.

Come le tabelle per il danno biologico, infatti, è il criterio di uniformità delle decisioni discrezionali che ne scongiura l’arbitrio, sicché l’obiettivo non è affatto quello di sostituirsi al giudice per individuare un importo risarcitorio “giusto” in assoluto (quanto vale la vita di un figlio per la madre?), ma piuttosto quello di suggerire criteri tendenzialmente uniformi per fini di equità ed uguaglianza, “quale che sia la latitudine in cui si radica la controversia”2.

E, in deontologia, come abbiamo visto nella tabella del CNF, l’ampio range di discrezionalità ex artt. 21 e 22 cdf consente ad esempio di punire uno stesso illecito con una sanzione che va “dalla censura fino alla sospensione di 3 anni”: all’interno di quella enorme forbice edittale, ogni singolo anno, mese, settimana, giorno di sospensione disciplinare, in più o in meno, merita di essere soppesato per tutti gli incolpati allo stesso modo.

§ 3. Chi giudica l’algoritmo del giudice?

In tutto questo girovagare alla ricerca di un maggior grado di certezza dei giudizi, ho provato a chiedere ad amici e colleghi cosa pensassero di un possibile “calcolo” della sanzione disciplinare.

Ancora una volta, come per le tabelle del danno biologico, l’oggettiva difficoltà di individuare il “giusto” valore del punto funge da stimolo per una ricerca -costante e mai definitiva perché sempre perfettibile- volta ad individuare la quantificazione secondo criteri il più possibile condivisi. Perché, altrimenti, rinunciare tout court a questa quantificazione in quanto “non-perfetta”, condurrebbe a risultati ancor più grossolani ed approssimativi, come quelli di sanzioni dichiarate genericamente “congrue”, oltreché disomogenei ovvero sanzioni potenzialmente sempre diverse per fattispecie analoghe, che meriterebbero invece parità di trattamento e quindi maggiore uniformità di giudizio.

Nell’individuare la possibile sanzione all’interno del range previsto dal codice, Deontologicus espone le tabelle con i relativi criteri di calcolo utilizzati, che illustra fino al risultato finale e nei passaggi intermedi.

Il vero paradosso, in sostanza, è in questo duplice dialogo immaginario tra giudice e incolpato:

1)
Nel caso di specie, la sanzione della censura appare congrua
OK
2)
Nel caso di specie, la sanzione della censura appare congrua, anche in considerazione di questi criteri di calcolo, che rispettano queste proporzioni nel rapporto con le altre sanzioni e considerano le varie circostanze attenuanti e aggravanti secondo questa stima prudenziale
NOOO! Questi criteri sono opinabili!

Come dire: la sanzione va bene solo se non mi dici perché la ritieni congrua.

Stessa sorte, immagino, sarà capitata alle tabelle di Milano, quando nelle prime camere di consiglio si trattava di quantificare un alluce o la perdita di una vita.

Ma, tornando alla deontologia, sono comunque fiducioso: se non la nostra, sono certo che le future generazioni potranno contare su una parità di trattamento maggiormente verificabile.

Il software, ovviamente gratuito, è pubblicato in questo sito.

Note.

1Cass. n. 1193/2019, CNF n. 27/2022, CNF n. 142/2021, CNF n. 131/2021, CNF n. 19/2021.

2Cass. n. 12408/2011.

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