Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo I – Dei consigli distrettuali di disciplina forense (artt. 1 – 9) ➡️ Capo I – Composizione e funzionamento (artt. 1 – 3) ➡️ Art. 1
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1. Il Consiglio distrettuale di disciplina è composto da un numero complessivo di Consiglieri pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell’Ordine del distretto, approssimato per difetto all’unità.

2. Il Consiglio distrettuale di disciplina elegge a maggioranza assoluta al proprio interno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, che lo sostituiscono nelle funzioni in caso di impedimento o di incompatibilità, ed il Segretario.

3. Risultano eletti alle cariche i candidati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; in caso di mancato raggiungimento del quorum risultano eletti coloro che, a seguito di ballottaggio tra i due più votati, abbiano riportato la maggioranza dei voti; in caso di parità di voti in sede di ballottaggio viene eletto alla carica il candidato più anziano per iscrizione all’albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

4. Il Consiglio distrettuale di disciplina nelle determinazioni non aventi natura disciplinare decide con la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno un terzo dei suoi componenti.


Normativa correlata.

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