1. Il Consiglio dell’Ordine quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente:
a) darne informazione all’iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;
b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.
2. L’autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente quando nei confronti di un iscritto:
a) viene esercitata l’azione penale;
b) viene disposta, revocata o annullata l’applicazione di misure cautelari;
c) vengono effettuati perquisizioni o sequestri;
d) vengono emessi provvedimenti che definiscono la fase o il grado di giudizio.
Normativa correlata
- Sul comma 1: art. 50 co. 4 L. n. 247/2012.
- Sul comma 2: art. 51 co. 3 L. n. 247/2012.