Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo II – Del procedimento disciplinare (artt. 10 – 31) ➡️ Capo II – Notizia dell’illecito disciplinare (artt. 11 – 13) ➡️ Art. 12
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1. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, ricevuti dal Consiglio dell’Ordine gli atti relativi alla notizia di illecito disciplinare, iscrive senza ritardo in un registro all’uopo istituito il nominativo dell’iscritto indicando la data di ricevimento della segnalazione.

2. Il registro è riservato ed è custodito dal Segretario del Consiglio distrettuale di disciplina.


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