Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo II – Del procedimento disciplinare (artt. 10 – 31) ➡️ Capo II – Notizia dell’illecito disciplinare (artt. 11 – 13) ➡️ Art. 13
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1. Dal giorno dell’invio degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina e fino alla definizione del procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dell’iscritto dall’albo, dall’elenco o dal registro.


Normativa correlata.

Sul divieto di cancellazione dall’albo o registro in pendenza di procedimento disciplinare, cfr. questo articolo.

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