1. Dal giorno dell’invio degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina e fino alla definizione del procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dell’iscritto dall’albo, dall’elenco o dal registro.
Normativa correlata.
Sul divieto di cancellazione dall’albo o registro in pendenza di procedimento disciplinare, cfr. questo articolo.