1. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, valutati gli atti trasmessi dal Consiglio dell’Ordine e le deduzioni presentate dall’iscritto ai sensi dell’art. 11, può richiedere al Consiglio distrettuale di disciplina, all’uopo convocato, l’archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare o per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare.
2. In ipotesi di archiviazione il Consiglio distrettuale di disciplina comunica all’esponente, all’iscritto interessato e al Consiglio dell’Ordine di appartenenza copia del provvedimento di archiviazione.
2-bis. Qualora non ritenga di chiedere al consiglio distrettuale riunito in sede plenaria l’archiviazione del procedimento ai sensi del comma 1, il Presidente, nel caso di infrazioni lievi e scusabili, può proporre all’assemblea l’applicazione del richiamo verbale nei confronti del segnalato ai sensi dell’art. 28 del presente regolamento.
3. Il Consiglio distrettuale di disciplina, ai fini della determinazione di cui ai commi che precedono, delibera con la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno un terzo dei componenti, escludendosi dal computo e dal voto i Consiglieri appartenenti al medesimo ordine dell’incolpato.
4. Qualora non venga disposta l’archiviazione immediata o non venga deliberato il richiamo verbale, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina assegna il fascicolo alla sezione competente secondo le modalità previste dall’art. 2 del presente regolamento.
4-bis. In ogni caso, in ipotesi di infrazioni lievi e scusabili la sezione designata, su proposta del consigliere istruttore, senza necessità di convocare l’iscritto per gli adempimenti di cui all’art. 15, può deliberare il richiamo verbale che deve essere formalizzato con lettera del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina. Il richiamo verbale deve essere immediatamente comunicato via pec o con raccomandata riservata all’incolpato, al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello che abbia inviato la segnalazione iniziale. L’iscritto, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, potrà opporsi alla definizione del procedimento attraverso il richiamo verbale formulato e chiedere che si proceda all’istruttoria preliminare ai sensi degli articoli 15 e seguenti del presente regolamento.
5. Il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, deve completare l’attività istruttoria entro sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui all’art. 12 del presente regolamento.
6. In ogni momento della fase istruttoria l’incolpato ha diritto di accedere agli atti, di essere sentito e di dedurre prove o indicare elementi a proprio favore.
Normativa correlata
Giurisprudenza correlata
La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF né al TAR
La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile né innanzi al Consiglio Nazionale Forense (stante la tassatività degli atti scrutinabili dal CNF), né innanzi al TAR, in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (CNF n. 109/2023, CNF n. 119/2019, CNF n. 353/2016, CNF n. 352/2016).
La costituzione della sezione disciplinare del CDD in (asserita) violazione dei criteri di composizione non è causa di invalidità del procedimento
Il procedimento che si svolge davanti ai CDD è di natura amministrativa sicché è sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazione; pertanto, gli eventuali vizi relativi alla composizione o convocazione del collegio giudicante non costituiscono cause di nullità, le quali in ogni caso devono essere rilevate nel corso del procedimento, a pena di decadenza (CNF n. 102/2024, CNF n. 174/2023, Cass. n. 28468/2022, CNF n. 271/2022, CNF n. 138/2020).
Peraltro, la composizione del collegio giudicante non è immutabile (CNF n. 38/2022, CNF n. 26/2022, CNF n. 259/2021, CNF n. 237/2021, CNF n. 236/2021, CNF n. 205/2021, CNF n. 134/2021, CNF n. 83/2021, CNF n. 218/2020, CNF n. 135/2019, CNF n. 36/2014, CNF n. 35/2014, CNF n. 34/2014, CNF n. 77/2008).
Il provvedimento di costituzione della sezione disciplinare e di nomina del Consigliere Istruttore non è immediatamente impugnabile al CNF (né al TAR)
Il provvedimento del Presidente del CDD di costituzione della Sezione disciplinare e di nomina del Consigliere Istruttore è un atto endoprocedimentale non suscettibile di autonoma impugnazione dinanzi al CNF, né tantomeno dinanzi al giudice amministrativo (CNF n. 119/2019, CNF n. 71/2019, CNF n. 61/2019).
Fase pre-procedimentale: il mancato rispetto del termine semestrale per completare l’istruttoria disciplinare
Il termine di sei mesi, previsto dall’art. 14 co. 5 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare e decorrente dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro riservato di cui all’art. 12 Reg. CNF n. 2/2014 cit., entro cui il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, completa l’istruttoria stessa non ha natura perentoria ma solo ordinatoria dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si possa ripercuotere sulla validità della deliberazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserita invalidità del procedimento disciplinare sollevata dall’incolpato per mancato rispetto del termine semestrale in parola da parte del CDD). (CNF n. 241/2023, CNF n. 206/2022, CNF n. 129/2022, CNF n. 218/2020, CNF n. 213/2021, CNF n. 160/2021, CNF n. 80/2020).
Procedimento disciplinare: chi ha deciso il cautelare può decidere anche il merito
L’incompatibilità che, ai sensi dell’art. 51 n. 4 e 52 cod. proc. civ., giustifica l’accoglimento dell’istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo non è ravvisabile nell’ipotesi in cui gli stessi componenti del Collegio investito della decisione sul merito abbiano già deciso sulla sospensione cautelare nei confronti del medesimo incolpato, atteso che la decisione sul provvedimento cautelare appartiene ad una serie processuale autonoma sia per presupposti, sia per ambito di cognizione sia per effetti impugnatori e che essa, di conseguenza, non è in alcun modo riferibile “ad un altro grado dello stesso processo” (Nella fattispecie, il ricorrente aveva ricusato i Consiglieri CDD designati per il dibattimento nel procedimento disciplinare pendente nei suoi confronti perché gli stessi avevano in precedenza deliberato a suo carico la sospensione cautelare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda). (CNF n. 19/2022, CNF n. 16/2022, Cass. n. 1903/2021, CNF n. 246/2021).
Archiviazione o richiamo verbale in fase preliminare: la proposta del Presidente CDD appartenente allo stesso Ordine del segnalato
Il Presidente del CDD, che appartenga allo stesso Ordine del professionista sottoposto a procedimento disciplinare, non ha l’obbligo di astenersi (in favore del vice-presidente o altro Consigliere) dal compiere l’attività per la valutazione preliminare che potrebbe condurre alla richiesta di archiviazione senza formalità ovvero alla richiesta di proporre il semplice richiamo verbale (poi discussa e decisa dal CDD, in composizione plenaria, a maggioranza dei partecipanti, escludendosi dal computo e dal voto i consiglieri appartenenti al medesimo ordine dell’incolpato ex art. 14, comma 3, Reg. CNF n. 2/2014), non potendosi applicare analogicamente a tale fattispecie le norme in tema di incompatibilità stabilite agli istruttori, giacché i casi di astensione e ricusazione sono tassativi (art. 51 e 52 c.p.c), e tra gli stessi non rientra l’ipotesi in esame, anche in considerazione del fatto che il procedimento disciplinare dinanzi al CDD ha natura amministrativa giustiziale, e non giurisdizionale, con conseguente inapplicabilità dei principi del giusto processo (artt. 111 e 112 della Costituzione), occorrendo piuttosto rispettare quelli dettati dall’art. 97, comma 1, Cost. di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (CNF n. 209/2021).
Annullamento dell’archiviazione per manifesta infondatezza dell’esposto: gli atti vanno restituiti al CDD
Nel caso in cui il CNF accolga il ricorso per annullamento della delibera di archiviazione per manifesta infondatezza dell’esposto ex art. 14 Reg. CNF n. 2/2014, il relativo procedimento regredisce alla fase istruttoria pre-procedimentale e gli atti vanno pertanto restituiti al CDD a quo per le conseguenti determinazioni giacché, qualora il CNF decidesse direttamente nel merito, sarebbe evidentemente pregiudicato il diritto dell’incolpato di difendersi, in prima istanza, secondo le forme e le garanzie del procedimento disciplinare (CNF n. 2/2021, CNF n. 248/2020, CNF n. 47/2019).
L’archiviazione per manifesta infondatezza dell’esposto disciplinare
L’archiviazione per manifesta infondatezza dell’esposto disciplinare è comunicata all’avvocato segnalato-interessato (art. 14 c. 1 e 2 del reg.to n. 2/2014) anche al fine di consentirgli l’eventuale esperimento dell’azione risarcitoria contro il segnalante (CNF n. 219/2020).