Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo II – Del procedimento disciplinare (artt. 10 – 31) ➡️ Capo III – Fase istruttoria preliminare (artt. 14 – 19) ➡️ Art. 14
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1. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, valutati gli atti trasmessi dal Consiglio dell’Ordine e le deduzioni presentate dall’iscritto ai sensi dell’art. 11, può richiedere al Consiglio distrettuale di disciplina, all’uopo convocato, l’archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare o per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare.

2. In ipotesi di archiviazione il Consiglio distrettuale di disciplina comunica all’esponente, all’iscritto interessato e al Consiglio dell’Ordine di appartenenza copia del provvedimento di archiviazione.

2-bis. Qualora non ritenga di chiedere al consiglio distrettuale riunito in sede plenaria l’archiviazione del procedimento ai sensi del comma 1, il Presidente, nel caso di infrazioni lievi e scusabili, può proporre all’assemblea l’applicazione del richiamo verbale nei confronti del segnalato ai sensi dell’art. 28 del presente regolamento.

3. Il Consiglio distrettuale di disciplina, ai fini della determinazione di cui ai commi che precedono, delibera con la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno un terzo dei componenti, escludendosi dal computo e dal voto i Consiglieri appartenenti al medesimo ordine dell’incolpato.

4. Qualora non venga disposta l’archiviazione immediata o non venga deliberato il richiamo verbale, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina assegna il fascicolo alla sezione competente secondo le modalità previste dall’art. 2 del presente regolamento.

4-bis. In ogni caso, in ipotesi di infrazioni lievi e scusabili la sezione designata, su proposta del consigliere istruttore, senza necessità di convocare l’iscritto per gli adempimenti di cui all’art. 15, può deliberare il richiamo verbale che deve essere formalizzato con lettera del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina. Il richiamo verbale deve essere immediatamente comunicato via pec o con raccomandata riservata all’incolpato, al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello che abbia inviato la segnalazione iniziale. L’iscritto, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, potrà opporsi alla definizione del procedimento attraverso il richiamo verbale formulato e chiedere che si proceda all’istruttoria preliminare ai sensi degli articoli 15 e seguenti del presente regolamento.

5. Il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, deve completare l’attività istruttoria entro sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui all’art. 12 del presente regolamento.

6. In ogni momento della fase istruttoria l’incolpato ha diritto di accedere agli atti, di essere sentito e di dedurre prove o indicare elementi a proprio favore.


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