1. Il Consigliere Istruttore comunica senza ritardo all’iscritto l’avvio della fase istruttoria preliminare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al domicilio professionale o a mezzo pec, salva l’ipotesi di preventiva elezione di domicilio presso un difensore. In tale comunicazione deve fornire all’incolpato ogni elemento utile, invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni e deduzioni, anche istruttorie, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ed avvertendolo che, in mancanza di elezione di domicilio presso il difensore, le comunicazioni, relative al procedimento, verranno inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al suo domicilio professionale o al suo indirizzo pec.
2. Il Consigliere Istruttore può assumere informazioni e dichiarazioni da persone informate sui fatti, acquisire atti ed invitare l’iscritto a rendere dichiarazioni con l’assistenza del proprio difensore.
3. Delle attività svolte in questa fase dal Consigliere Istruttore devono essere redatti verbali sottoscritti dallo stesso e da tutti coloro che siano intervenuti alla formazione dell’atto.