1. Qualora la sezione approvi il capo d’incolpazione ne dà comunicazione all’incolpato, al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec.
2. La comunicazione diretta all’incolpato contiene:
1) il capo d’incolpazione con l’enunciazione:
a) delle generalità dell’incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
b) dei fatti addebitati, con l’indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno sono contraddistinti da lettere o da numeri;
c) della data della delibera di approvazione del capo d’incolpazione;
2) l’avviso che l’incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione stessa:
a) ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale;
b) ha facoltà di depositare memorie e documenti;
c) ha facoltà di chiedere di comparire avanti al Consigliere istruttore, per essere sentito ed esporre le proprie difese;
d) ha facoltà di essere assistito e nominare un difensore, di eleggere presso lo stesso un domicilio diverso da quello professionale per le comunicazioni degli atti del procedimento.
3. Qualora l’incolpato sia un componente del Consiglio nazionale forense la comunicazione di cui ai commi precedenti nonché gli atti del fascicolo sono trasmessi allo stesso Consiglio nazionale forense ai sensi dell’art. 36, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.