Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo II – Del procedimento disciplinare (artt. 10 – 31) ➡️ Capo III – Fase istruttoria preliminare (artt. 14 – 19) ➡️ Art. 18
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1. Il Consigliere Istruttore, una volta decorso il termine concesso all’incolpato per il compimento degli atti difensivi, sulla base del contenuto delle difese, può chiedere alla sezione competente per il procedimento:
a) di disporre l’archiviazione;
b) di disporre la citazione a giudizio dell’incolpato.

2. La sezione competente per il procedimento delibera, senza la presenza del Consigliere Istruttore, sostituito ai sensi dell’art. 16 comma 2, se disporre l’archiviazione ovvero la citazione a giudizio dell’incolpato.


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