1. Il Consigliere Istruttore, una volta decorso il termine concesso all’incolpato per il compimento degli atti difensivi, sulla base del contenuto delle difese, può chiedere alla sezione competente per il procedimento:
a) di disporre l’archiviazione;
b) di disporre la citazione a giudizio dell’incolpato.
2. La sezione competente per il procedimento delibera, senza la presenza del Consigliere Istruttore, sostituito ai sensi dell’art. 16 comma 2, se disporre l’archiviazione ovvero la citazione a giudizio dell’incolpato.