Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo II – Del procedimento disciplinare (artt. 10 – 31) ➡️ Capo III – Fase istruttoria preliminare (artt. 14 – 19) ➡️ Art. 19
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  1. L’archiviazione può essere disposta con delibera motivata:
  • dal Consiglio distrettuale di disciplina riunito in seduta con la presenza e la maggioranza di cui all’art. 14 del presente regolamento, su richiesta del Presidente, per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare;
  • dalla sezione competente per l’istruttoria disciplinare accogliendo la richiesta di archiviazione o rigettando quella di approvazione del capo d’incolpazione e di citazione a giudizio formulata dal Consigliere Istruttore;
  • dalla sezione competente, in qualsiasi fase del procedimento, ove sia emersa la manifesta infondatezza dell’addebito.

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