- L’archiviazione può essere disposta con delibera motivata:
- dal Consiglio distrettuale di disciplina riunito in seduta con la presenza e la maggioranza di cui all’art. 14 del presente regolamento, su richiesta del Presidente, per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare;
- dalla sezione competente per l’istruttoria disciplinare accogliendo la richiesta di archiviazione o rigettando quella di approvazione del capo d’incolpazione e di citazione a giudizio formulata dal Consigliere Istruttore;
- dalla sezione competente, in qualsiasi fase del procedimento, ove sia emersa la manifesta infondatezza dell’addebito.