Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo I – Dei consigli distrettuali di disciplina forense (artt. 1 – 9) ➡️ Capo I – Composizione e funzionamento (artt. 1 – 3) ➡️ Art. 2
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1. Il Consiglio distrettuale di disciplina agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. Esso nell’attività disciplinare opera attraverso sezioni, composte da cinque componenti titolari e tre supplenti, che vengono costituite, seguendo l’elenco dei consiglieri in ordine alfabetico. I primi cinque nominativi assumono il ruolo di componenti titolari e i successivi tre quello di componenti supplenti, con un massimo di due membri provenienti dallo stesso COA, ove non ostino ragioni di composizione numerica. Per la costituzione della seconda sezione, si segue il medesimo criterio di designazione, seguendo sempre l’ordine alfabetico e individuando i componenti titolari partendo dal nominativo del primo supplente componente della prima sezione e così procedendo sino a raggiungere il numero di otto. Gli ultimi consiglieri in ordine alfabetico che per numero non rientrano nell’ultima sezione, comporranno un’ulteriore sezione integrata, di volta in volta, dal primo consigliere in ordine alfabetico e successivamente dagli ulteriori consiglieri in successione alfabetica con il criterio della turnazione. La sezione delibera con la partecipazione necessaria di cinque componenti. In caso di parità di voto e nella sola ipotesi di cui agli artt. 16 e 18 del presente regolamento, si applica la soluzione più favorevole all’incolpato.

3. All’inizio di ogni consiliatura, con delibera motivata, l’Adunanza plenaria, su proposta del Presidente, compone le Sezioni secondo i criteri di cui al comma 2 e indica i criteri di assegnazione dei fascicoli secondo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5 nonché i criteri di nomina, per ciascun fascicolo, dell’istruttore e delle attribuzioni delle funzioni di Presidente e Segretario della sezione giudicante. La delibera assunta dovrà essere immediatamente inviata al CNF al fine di consentire l’espletamento dei poteri di controllo di cui all’art. 37.

3-bis. La delibera di cui al precedente comma deve essere adottata nella prima adunanza plenaria successiva all’approvazione da parte del CNF delle presenti modifiche regolamentari. E’ lasciata facoltà di provvedere alla riassegnazione dei fascicoli pendenti avanti alle sezioni, secondo i nuovi criteri approvati.

4. Il Presidente del CDD, attingendo dall’elenco delle sezioni seguendo l’ordine numerico progressivo delle stesse come approvato, assegnerà otto fascicoli alla volta secondo il criterio cronologico di iscrizione nel registro riservato e fermi i criteri di incompatibilità previsti dall’art. 58, comma 2, L. n. 247/2012, nominerà l’istruttore, i membri effettivi e i membri supplenti e attribuirà le funzioni di Presidente e di Segretario.

5. Nell’ambito dei criteri di assegnazione generali approvati dall’Adunanza plenaria di cui al comma 3, potranno essere stabiliti criteri particolari di assegnazione in relazione alla sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e/o soggettiva.

6. Il Consiglio distrettuale di disciplina e le singole sezioni svolgono, di norma, la propria attività nei locali del Consiglio dell’Ordine distrettuale. Con delibera motivata, e per particolari esigenze, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina può autorizzare che singole attività di una sezione, ad esclusione di quelle della fase dibattimentale, possano essere tenute anche presso la sede dei Consigli degli Ordini circondariali, dovendosi privilegiare criteri di prossimità dei componenti della sezione ai fini di contenimento dei costi. Le riunioni delle sezioni, ove consentito dal regolamento interno del Consiglio distrettuale di disciplina e tecnicamente possibile, potranno avvenire anche a mezzo di tele o video-conferenza.


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