1. Ove deliberata la citazione a giudizio, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina fissa la data per il dibattimento da celebrarsi avanti alla medesima sezione designata per l’istruttoria, costituita in collegio giudicante di 5 componenti, della quale non può far parte il Consigliere Istruttore, che viene sostituito ai sensi dell’art. 16, comma 2.
2. In ogni ipotesi di sostituzione di membri titolari non si fa luogo alla nomina di nuovi membri supplenti all’interno della sezione se non dopo aver esaurito il numero dei componenti già designati quali supplenti.