Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo II – Del procedimento disciplinare (artt. 10 – 31) ➡️ Capo IV – Citazione a giudizio (artt. 20 – 21) ➡️ Art. 21
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1. La citazione a giudizio deve essere notificata all’incolpato, a mezzo Ufficiale Giudiziario o a mezzo pec almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione, nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina affinché eserciti la facoltà di presenziare all’udienza dibattimentale.

2. La citazione contiene:
a) le generalità dell’incolpato;
b) l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
c) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione avanti alla sezione giudicante del Consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l’avvertimento che l’incolpato può essere assistito da un difensore[art. 59 co 1 lett. d) n. 3 L. n. 247/2012] e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
d) l’avviso che l’incolpato, entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, che provvederà egli stesso a intimare, con l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;
e) l’elenco dei testimoni che la sezione giudicante intende ascoltare;
f) la data e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario della sezione.


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