1. Il dibattimento si svolge davanti alla sezione designata costituita in Collegio di 5 componenti.
2. Nel corso del dibattimento l’incolpato ha diritto di:
a) produrre documenti;
b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati ai sensi dell’art. 21 comma 2;
c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento;
d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
3. La sezione costituita in Collegio di 5 componenti:
a) acquisisce i documenti prodotti dall’incolpato;
b) ove reputato necessario, chiede all’incolpato di sottoporsi all’esame;
c) provvede all’esame dei testimoni e, subito dopo, a quello dell’incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito;
d) procede, d’ufficio o su istanza di parte, all’ammissione e all’acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova rilevante per l’accertamento dei fatti.