Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo II – Del procedimento disciplinare (artt. 10 – 31) ➡️ Capo V – Fase dibattimentale e discussione (artt. 22 – 24) ➡️ Art. 23
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1. Ai fini della decisione sono utilizzabili:
a) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato;
b) gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento;
c) gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione solo nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento.


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