1. Terminata la discussione la sezione, costituita in Collegio di 5 componenti, decide a maggioranza, procedendo alla votazione sui temi indicati dal Presidente. In caso di parità prevale il voto di quest’ultimo.
2. Il Pubblico Ministero, l’incolpato ed il suo difensore non possono partecipare alla camera di Consiglio per la deliberazione.