Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo II – Del procedimento disciplinare (artt. 10 – 31) ➡️ Capo VI – Fase decisoria (artt. 25 – 31) ➡️ Art. 26
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1. Il Presidente della sezione dà immediata lettura alle parti del dispositivo della decisione assunta.

2. Il dispositivo deve indicare il termine per proporre l’impugnazione della decisione disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense.

3. La motivazione del provvedimento deve essere depositata nel termine di trenta giorni dalla lettura del dispositivo. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione.


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