Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo II – Del procedimento disciplinare (artt. 10 – 31) ➡️ Capo VI – Fase decisoria (artt. 25 – 31) ➡️ Art. 27
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1. Con la decisione che definisce il procedimento la sezione può deliberare il proscioglimento dell’incolpato con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare».1


Note

  1. Art. 52 co. 1 lett. a) L. n. 247/2012. ↩︎

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