1. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili la sezione, con la decisione che definisce il procedimento, anche nell’ipotesi di cui all’art. 14, può deliberare il richiamo verbale dell’incolpato.
2. Il richiamo verbale non ha carattere di sanzione disciplinare ed è formalmente comunicato all’iscritto e al Consiglio dell’Ordine di appartenenza con lettera riservata del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina ovvero a mezzo pec.