- Con la decisione che definisce il procedimento la sezione può infliggere una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) avvertimento, quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato si asterrà dal compiere altre infrazioni;
b) censura, quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione;
c) sospensione dall’esercizio della professione o della pratica da due mesi a cinque anni, a fronte di violazioni di norme di comportamento e deontologiche tali da non consentire l’irrogazione della sanzione della censura. La durata della pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione e/o di quella cautelare interdittiva inflitte all’avvocato dall’autorità giudiziaria è computata nella durata della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione;
d) radiazione, a fronte di violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell’albo dell’incolpato.