Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo II – Del procedimento disciplinare (artt. 10 – 31) ➡️ Capo VI – Fase decisoria (artt. 25 – 31) ➡️ Art. 29
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  1. Con la decisione che definisce il procedimento la sezione può infliggere una delle seguenti sanzioni disciplinari:
    a) avvertimento, quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato si asterrà dal compiere altre infrazioni;1
    b) censura, quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione;2
    c) sospensione dall’esercizio della professione o della pratica da due mesi a cinque anni, a fronte di violazioni di norme di comportamento e deontologiche tali da non consentire l’irrogazione della sanzione della censura.3 La durata della pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione e/o di quella cautelare interdittiva inflitte all’avvocato dall’autorità giudiziaria è computata nella durata della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione4;
    d) radiazione, a fronte di violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell’albo dell’incolpato.5

Normativa correlata.

  1. Art. 53 co. 1 primo periodo L. n. 247/2012 e art. 22 co. 1 lett. a) cdf (per la residua parte qui mancante, cfr. l’art. 30 co. 1 Reg. CNF 2/2014). ↩︎
  2. Art. 53 co. 2 seconda parte L. n. 247/2012 e art. 22 co. 1 lett. b) cdf (per la residua parte qui mancante, cfr. l’art. 30 co. 2 Reg. CNF 2/2014). ↩︎
  3. Art. 53 co. 3 seconda parte L. n. 247/2012 e art. 22 co. 1 lett. c) cdf (per la residua parte qui mancante, cfr. l’art. 30 co. 3 Reg. CNF 2/2014). ↩︎
  4. Art. 54 co. 4 L. n. 247/2012. ↩︎
  5. Art. 53 co. 4 seconda parte L. n. 247/2012 e art. 22 co. 1 lett. d) cdf (per la residua parte qui mancante, cfr. l’art. 30 co. 4 Reg. CNF 2/2014).  ↩︎

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