1. Ciascun Ordine circondariale contribuisce alle spese di gestione del Consiglio distrettuale di disciplina in misura proporzionale al numero di iscritti a ciascun albo, elenco o registro.
2. L’entità complessiva delle spese necessarie alla gestione e al funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina è individuata nel bilancio preventivo dell’Ordine distrettuale e viene ripartita tra i singoli Ordini circondariali in proporzione al numero degli iscritti al 30 novembre dell’anno precedente a quello di imputazione della spesa.
3. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale, di concerto con i Presidenti degli Ordini circondariali e con il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, determina entro il 30 novembre di ogni anno la somma necessaria per le spese di gestione del Consiglio distrettuale di disciplina e quella proporzionalmente dovuta da ciascun Ordine, calcolata secondo quanto stabilito dai commi precedenti.
4. Gli Ordini circondariali versano a quello distrettuale quanto dovuto entro il mese di marzo di ogni anno. Il Consiglio dell’Ordine distrettuale gestisce le somme attraverso una contabilità separata.
5. Nel determinare il contributo annuale dovuto dagli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, ai sensi dell’art. 29, commi 3 ss., della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il Consiglio dell’Ordine tiene conto di quanto dovuto per provvedere alle spese di gestione e di funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina.
6. La partecipazione al Consiglio distrettuale di disciplina non dà titolo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità ma, esclusivamente, al rimborso delle spese di trasferta.
7. Il mancato versamento del contributo dovuto, così come determinato ai sensi del comma 3, costituisce violazione dei compiti di cui all’art. 29, comma 1, lett. s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale in tal caso trasmette al Consiglio nazionale forense i relativi atti per quanto di competenza.