1. L’avvertimento consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.1
2. La censura consiste nel biasimo formale.2
3. La sospensione consiste nell’esclusione temporanea dall’esercizio della professione o dal praticantato.3
4. La radiazione consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.4
5. Il professionista radiato, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 17 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, entro e non oltre un anno dalla scadenza di tale termine.5
Normativa correlata.
- Art. 53 co. 1 secondo periodo L. n. 247/2012 e art. 22 co. 1 lett. a) cdf (per la residua parte qui mancante, cfr. l’art. 29 co. 1 lett. a) Reg. CNF 2/2014). ↩︎
- Art. 53 co. 2 prima parte L. n. 247/2012 e art. 22 co. 1 lett. b) cdf (per la residua parte qui mancante, cfr. l’art. 29 co. 1 lett. b) Reg. CNF 2/2014). ↩︎
- Art. 53 co. 3 prima parte L. n. 247/2012 e art. 22 co. 1 lett. c) cdf (per la residua parte qui mancante, cfr. l’art. 29 co. 1 lett. c) Reg. CNF 2/2014). ↩︎
- Art. 53 co. 4 prima parte L. n. 247/2012 e art. 22 co. 1 lett. d) cdf (per la residua parte qui mancante, cfr. l’art. 29 co. 1 lett. d) Reg. CNF 2/2014). ↩︎
- Art. 62 co. 10 L. n. 247/2012. ↩︎