Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo II – Del procedimento disciplinare (artt. 10 – 31) ➡️ Capo VI – Fase decisoria (artt. 25 – 31) ➡️ Art. 31
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1. Copia integrale del provvedimento è notificata, anche via pec, a cura della segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina:
a) all’incolpato nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto;
b) al Consiglio dell’Ordine presso il quale l’incolpato è iscritto;
c) al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine dell’iscritto;
d) al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello del distretto ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento.


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