1. Copia integrale del provvedimento è notificata, anche via pec, a cura della segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina:
a) all’incolpato nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto;
b) al Consiglio dell’Ordine presso il quale l’incolpato è iscritto;
c) al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine dell’iscritto;
d) al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello del distretto ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento.