Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo III – Della sospensione cautelare (art. 32) ➡️ Art. 32 | |
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1. La sezione competente per il procedimento o, nel caso in cui non sia ancora designata una sezione secondo le modalità di cui al precedente art. 2, una sezione specificatamente incaricata dal Presidente soggetta alle medesime incompatibilità della sezione giudicante, può deliberare la sospensione cautelare dall’esercizio della professione o dal tirocinio, previa audizione dell’iscritto da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima, quando l’autorità giudiziaria abbia disposto:
a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
c) una misura di sicurezza detentiva;
d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all’interessato del provvedimento che la infligge.
3. La sospensione cautelare perde efficacia nei seguenti casi:
a) qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio;
b) qualora la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina deliberi non esservi luogo a provvedimento disciplinare;
c) qualora la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina disponga l’irrogazione delle sanzioni dell’avvertimento o della censura.
4. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata anche d’ufficio in ogni momento dalla sezione che l’ha disposta o comunque dalla sezione competente per il procedimento qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi. Sull’istanza di revoca o di modifica presentata dall’interessato è competente a pronunciarsi altra sezione, diversa da quella che ebbe a disporre il provvedimento cautelare, designata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina.
5. Il Consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia dell’adozione della sospensione cautelare o della sua revoca o della sua modifica al Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto l’avvocato o il praticante affinché vi sia data esecuzione.
6. Contro la sospensione cautelare l’interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento, nei modi previsti per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Il ricorso non ha effetti sospensivi dell’esecuzione.
Normativa correlata.
Giurisprudenza correlata.
Vedi art. 60 L. n. 247/2012.