Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo IV – Della impugnazione delle decisioni disciplinari (art. 33) ➡️ Art. 33 | |
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1. Avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso avanti al Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla notifica1 del provvedimento.
2. Possono proporre ricorso:
a) l’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità;
b) il Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, per ogni decisione;
c) il Procuratore della Repubblica, per ogni decisione;
d) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello del distretto dove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, per ogni decisione.
3. Il ricorso, contenente anche l’indirizzo pec del ricorrente o del suo difensore, deve essere presentato ovvero spedito a mezzo posta o a mezzo pec dall’incolpato o dal suo difensore munito di procura speciale, nella segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione ovvero in quella del Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto che immediatamente lo trasmette al Consiglio distrettuale di disciplina per le ulteriori incombenze. Nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso si farà riferimento alla data di spedizione. Qualora il ricorso sia stato presentato o inviato presso la segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina, questa provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine presso il quale il ricorrente è iscritto.
4. Il ricorso è notificato a cura del Consiglio distrettuale di disciplina al Pubblico Ministero e al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, i quali possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
5. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.
Normativa correlata.
Note.
- Nel fissare il termine di 30 giorni per l’impugnazione al CNF delle decisioni del CDD, l’art. 61 co. 1 L. n. 247/2012 individua il relativo dies a quo nel giorno del deposito del provvedimento anziché quello della sua notifica (come invece disponeva la previgente disciplina nell’art. 50 RDL n. 1578/1933 e come peraltro stabilito dall’art. 33 co. 1 Reg. CNF 2/2014, che non può derogare alla legge ma può comunque offrirne una interpretazione costituzionalmente orientata). Invece, per l’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF, il termine di 30 giorni decorre sì dalla notificazione (art. 36 co. 6 L. n. 247/2012), ma da quella effettuata all’incolpato personalmente ancorché costituito in giudizio a mezzo difensore presso cui fosse domiciliato (Cass. n. 31570/2021, Cass. n. 17192/2018, Cass. n. 21110/2017). ↩︎