Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo IV – Della impugnazione delle decisioni disciplinari (art. 33) ➡️ Art. 33
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1. Avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso avanti al Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla notifica1 del provvedimento.

2. Possono proporre ricorso:
a) l’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità;
b) il Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, per ogni decisione;
c) il Procuratore della Repubblica, per ogni decisione;
d) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello del distretto dove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, per ogni decisione.

3. Il ricorso, contenente anche l’indirizzo pec del ricorrente o del suo difensore, deve essere presentato ovvero spedito a mezzo posta o a mezzo pec dall’incolpato o dal suo difensore munito di procura speciale, nella segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione ovvero in quella del Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto che immediatamente lo trasmette al Consiglio distrettuale di disciplina per le ulteriori incombenze. Nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso si farà riferimento alla data di spedizione. Qualora il ricorso sia stato presentato o inviato presso la segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina, questa provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine presso il quale il ricorrente è iscritto.

4. Il ricorso è notificato a cura del Consiglio distrettuale di disciplina al Pubblico Ministero e al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, i quali possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

5. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.


Normativa correlata.

Giurisprudenza correlata.

Procedimento disciplinare: la procura conferita dall’incolpato al difensore per il giudizio dinanzi al CDD non si estende alla fase giurisdizionale dinanzi al CNF
In tema di procedimento disciplinare, la procura conferita dall’incolpato ad un proprio eventuale difensore per il giudizio dinanzi al CDD non si estende alla fase giurisdizionale dinanzi al CNF, per la quale -ove l’incolpato voglia (o, a seconda dei casi, debba) nominare un avvocato cassazionista, questo deve essere munito di procura speciale, necessaria ai sensi dell’art. 66 co. 3 RD n. 37/1934 (CNF n. 79/2024).

L’errore sul termine per l’impugnazione non giustifica la rimessione in termini
L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza, dovendo in tal caso trovare applicazione il principio di autoresponsabilità (CNF n. 65/2024).

L’omessa indicazione dell’autorità e del termine per l’impugnazione
L’omessa indicazione, nella decisione adottata dal Consiglio territoriale, circa le modalità e la tempistica per la presentazione dell’impugnazione non è causa di nullità né giustifica, in caso di ritardo dell’impugnazione stessa, alcuna rimessione in termini, giacché la particolare qualifica professionale dell’incolpato esclude ogni incertezza in merito, non sussistendo pertanto un errore scusabile (CNF n. 65/2024).

Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali (CNF n. 132/2024, CNF n. 102/2024, CNF n. 86/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 240/2023, CNF n. 133/2023, CNF n. 259/2022, CNF n. 257/2022, CNF n. 254/2022, CNF n. 207/2022, CNF n. 200/2022, CNF n. 175/2022, CNF n. 162/2022, CNF n. 155/2022, CNF n. 154/2022, CNF n. 141/2022, CNF n. 134/2022, CNF n. 104/2022, CNF n. 97/2022, CNF n. 88/2022, CNF n. 79/2022, CNF n. 71/2022, CNF n. 39/2022, CNF n. 27/2022, CNF n. 4/2022, CNF n. 268/2021, CNF n. 221/2021, CNF n. 219/2021, CNF n. 209/2021, CNF n. 196/2021, CNF n. 191/2021, CNF n. 189/2021, CNF n. 166/2021, CNF n. 160/2021, CNF n. 153/2021, CNF n. 144/2021, CNF n. 140/2021, CNF n. 139/2021, CNF n. 131/2021, CNF n. 129/2021, CNF n. 123/2021, CNF n. 121/2021, CNF n. 104/2021, CNF n. 101/2021, CNF n. 95/2021, CNF n. 70/2021, CNF n. 65/2021, CNF n. 63/2021, CNF n. 49/2021, CNF n. 29/2021).

Il CNF può motivare per relationem
La sentenza del Consiglio Nazionale Forense ben può essere motivata “per relationem”, purché il giudice dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate rispetto a quelle già esaminate, sicché dalla lettura della parte motiva della decisione del CDD possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (CNF n. 127/2024, Cass. n. 25440/2023).

Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente. La ratio è quella di consentire (ex art. 35 c. 2 Reg.to n. 2/2014 CNF) all’organo disciplinare (CDD) ed a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata o dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla (CNF n. 57/2024, CNF n. 288/2023, CNF n. 222/2023, CNF n. 128/2023, CNF n. 102/2023, CNF n. 91/2023, CNF n. 261/2022, CNF n. 145/2022, CNF n. 20/2022, CNF n. 78/2021, CNF n. 25/2021, CNF n. 229/2020, CNF n. 189/2020, CNF n. 179/2020, CNF n. 168/2020, CNF n. 149/2020, CNF n. 108/2020, CNF n. 32/2020).

Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione da parte dell’esponente
La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato (nel caso di affermazione di sua responsabilità), nonché per ogni decisione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 L. n. 247/2012), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi (CNF n. 19/2024, CNF n. 17/2024, CNF n. 16/2024, CNF n. 15/2024, CNF n. 14/2024, CNF n. 104/2023, CNF n. 104/2023, CNF n. 203/2022, CNF n. 138/2022, CNF n. 125/2022, CNF n. 124/2022, CNF n. 184/2021, CNF n. 174/2021, CNF n. 80/2021, CNF n. 47/2021, CNF n. 46/2021, CNF n. 45/2021, CNF n. 42/2021, CNF n. 41/2021, CNF n. 40/2021, CNF n. 39/2021, CNF n. 38/2021, CNF n. 211/2020, CNF n. 210/2020, CNF n. 209/2020, CNF n. 208/2020, CNF n. 207/2020, CNF n. 206/2020, CNF n. 44/2020).

La riduzione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD
Qualora, in sede di gravame, l’incolpato non sia assolto o prosciolto, il CNF non è tenuto a decidere in merito ad una eventuale riduzione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, in mancanza di una esplicita domanda di parte (Nel caso di specie, nelle proprie conclusioni il ricorrente aveva esclusivamente chiesto di “prosciogliere l’incolpato con formula non esservi luogo a provvedimento disciplinare o per manifesta infondatezza degli addebiti”, senza contestualmente domandare, neppure in via subordinata, la riduzione della sanzione. In applicazione del principio di cui in massima, nel rigettare il gravame, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare irrogata dal CDD, ritenuta comunque congrua). (CNF n. 129/2024).

GIUDIZI DISCIPLINARI – PROCEDIMENTO Ricorso al Consiglio Nazionale Forense – Natura – Conseguenze – Indicazione specifica dei motivi – Necessità – Successiva proposizione di ulteriori motivi – Inammissibilità.
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la prima fase avanti al consiglio distrettuale di disciplina ha carattere amministrativo, mentre il successivo ricorso al Consiglio nazionale forense assume natura e funzione propriamente giurisdizionali e l’atto deve contenere la specifica indicazione dei motivi sui quali si fonda, con la conseguenza che non possono proporsi motivi nuovi di impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili anche d’ufficio (Cass. n. 9949/2024).

L’estinzione del giudizio d’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata (CNF n. 88/2024, CNF n. 7/2024, CNF n. 345/2023, CNF n. 302/2023, CNF n. 88/2023, CNF n. 232/2023, CNF n. 117/2023, CNF n. 233/2022, CNF n. 153/2022, CNF n. 139/2022, CNF n. 114/2022, CNF n. 86/2022, CNF n. 76/2022, CNF n. 54/2022, CNF n. 52/2022, CNF n. 51/2022, CNF n. 50/2022, CNF n. 49/2022, CNF n. 29/2022, CNF n. 266/2021, CNF n. 247/2021, CNF n. 155/2021, CNF n. 150/2021, CNF n. 116/2021, CNF n. 115/2021, CNF n. 114/2021, CNF n. 99/2021, CNF n. 73/2021, CNF n. 72/2021).

Note.

  1. Nel fissare il termine di 30 giorni per l’impugnazione al CNF delle decisioni del CDD, l’art. 61 co. 1 L. n. 247/2012 individua il relativo dies a quo nel giorno del deposito del provvedimento anziché quello della sua notifica (come invece disponeva la previgente disciplina nell’art. 50 RDL n. 1578/1933 e come peraltro stabilito dall’art. 33 co. 1 Reg. CNF 2/2014, che non può derogare alla legge ma può comunque offrirne una interpretazione costituzionalmente orientata) ↩︎

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