Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo V – Dell’esecuzione delle decisioni disciplinari (artt. 34 – 35) ➡️ Art. 34
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1. La decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina, decorsi i termini per l’impugnazione, diviene esecutiva.

2. Gli effetti delle sospensioni e delle radiazioni decorrono dalla scadenza del termine previsto per la impugnazione della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all’incolpato della sentenza del Consiglio nazionale forense che decide sull’impugnazione. L’incolpato è tenuto ad astenersi dall’esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso. In ogni caso, il Consiglio distrettuale di disciplina comunica immediatamente al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto la data di esecutività della decisione.


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