Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo V – Dell’esecuzione delle decisioni disciplinari (artt. 34 – 35) ➡️ Art. 35
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1. Per l’esecuzione di tutte le sanzioni disciplinari è competente il Consiglio dell’Ordine al cui albo o registro è iscritto l’incolpato.

2. Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Segretario del Consiglio distrettuale di disciplina ne dà comunicazione sia all’Ordine di appartenenza, che a quello che abbia eventualmente attivato il procedimento disciplinare ex art. 50 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, trasmettendo a ciascuno copia della decisione corredata dalle relazioni di notifica.

3. Nell’ipotesi di sanzioni sostanziali il Presidente del Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto, avuta notizia dell’esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina ed invia all’avvocato sanzionato, a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento nel domicilio professionale ed in quello del difensore designato per il procedimento, una comunicazione recante la data di decorrenza dell’esecuzione della sanzione e quella finale. Nell’ipotesi di sanzioni formali il Consiglio dell’Ordine procede esclusivamente all’inserimento della decisione nel fascicolo personale dell’iscritto.

4. Nel caso in cui siano inflitte la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio:
a) ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio dell’Ordine competente per l’esecuzione;
b) a tutti i Consigli dell’Ordine.

5. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto che è competente per l’esecuzione.

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il Consiglio dell’Ordine determina d’ufficio senza ritardo la durata residua della sanzione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato. In questo caso l’estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all’interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 2.


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