Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo VI – Della riapertura del procedimento disciplinare (art. 36) ➡️ Art. 36 | |
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1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, in ipotesi di identità dei fatti oggetto di indagine disciplinare e del processo penale, qualora l’autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
b) se in sede disciplinare è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su elementi rilevanti per l’accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal Consiglio distrettuale di disciplina.
In tale caso i nuovi elementi sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.
2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell’interessato o d’ufficio con le forme del procedimento ordinario.
3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione. Il giudizio è affidato a una sezione in composizione diversa da quella che ha deciso.
4. Nel caso di cui al primo comma lett. a), la riapertura del procedimento disciplinare può avvenire in ogni tempo:
a) d’ufficio, ad istanza del Consiglio dell’Ordine o del Consiglio distrettuale di disciplina che, avendo inflitto la sanzione disciplinare, abbia avuto in qualsiasi modo notizia della pronuncia della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non l’ha commesso;
b) ad istanza dell’interessato.