Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo VII – Dei poteri ispettivi e di controllo del Consiglio Nazionale Forense (art. 37) ➡️ Art. 37 | |
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1. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto esercizio dell’azione disciplinare e sullo svolgimento dei procedimenti disciplinari. A tal fine può:
a) richiedere ai Consigli distrettuali di disciplina notizie relative all’attività disciplinare svolta;
b) nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina quanto all’esercizio delle funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati e redigono e inviano al Consiglio nazionale forense la relazione su quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte;
c) disporre la decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti mantenendo il rispetto delle quote di genere;
d) valutare la congruità della delibera assunta dall’Adunanza plenaria del Consiglio distrettuale di disciplina prevista dall’art. 2, comma 3 del presente regolamento.
Normativa correlata.
- Art. 63 L. n. 247/2012 – Poteri ispettivi del CNF
- Reg. CNF n. 2/2024 (Modalità di esercizio dei poteri ispettivi di cui all’art. 63 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”)