Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo VIII – Disposizioni finali e transitorie (artt. 38 – 39) ➡️ Art. 38
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1. Al momento dell’insediamento del nuovo consiglio distrettuale di disciplina, il Presidente procede alla riassegnazione dei procedimenti pendenti secondo i criteri di cui all’art. 2:
a) quanto ai procedimenti per i quali è già stata assunta la delibera di incolpazione ai sensi dell’art. 18 del presente Regolamento, seguendo l’ordine cronologico di adozione della delibera partendo dalla più risalente nel tempo;
b) quanto ai procedimenti già assegnati alla sezione ove non sia stata assunta la delibera di cui all’art. 18 del presente Regolamento, seguendo l’ordine cronologico di iscrizione nel Registro Riservato partendo dal più risalente nel tempo.


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