1. Il Consiglio distrettuale di disciplina esercita la potestà disciplinare nei confronti degli iscritti agli albi, elenchi e registri di cui all’art. 15 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. La competenza è attribuita al Consiglio di disciplina del distretto ove è iscritto l’avvocato, o il praticante, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede.
3. In ogni caso si applica il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro di cui all’art. 12 del presente regolamento.
4. Qualora, ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 16 del presente regolamento, venga a mancare il numero necessario per il funzionamento delle sezioni e non sia possibile sostituire i componenti, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina trasmette gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina nella sede competente come da allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. La competenza disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina e nei confronti dei componenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto è attribuita al Consiglio distrettuale di disciplina individuato ai sensi del comma precedente.