1. Il Consiglio nazionale forense si pronuncia sui conflitti di competenza fra i Consigli distrettuali di disciplina per quanto concerne l’esercizio del potere disciplinare.
2. I Consigli distrettuali di disciplina fra i quali sia insorto un conflitto di competenza trasmettono gli atti del procedimento al Consiglio nazionale forense; di detta trasmissione è data immediata comunicazione alle parti interessate che possono fare pervenire le loro deduzioni al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni. In seguito alla decisione del Consiglio nazionale forense, gli atti sono rimessi al Consiglio distrettuale di disciplina dichiarato competente.
3. L’impugnazione proposta avverso la decisione del Consiglio nazionale forense non sospende il corso del procedimento disciplinare.