1. I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti e devono astenersi per i motivi indicati dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, nonché nell’ipotesi in cui sia giudicato un iscritto avente con gli stessi rapporti di associazione professionale e/o di collaborazione e/o che eserciti nei medesimi locali.
2. Sulla ricusazione di un componente di sezione è competente altra sezione, all’uopo designata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, da costituirsi con le modalità di cui all’art. 2 del presente regolamento.
3. I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto. La dichiarazione di astensione deve essere valutata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, il quale decide in merito. In caso di accoglimento dell’istanza di astensione il Presidente procede all’immediata sostituzione del componente astenuto con il primo dei supplenti.