Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo I – Dei consigli distrettuali di disciplina forense (artt. 1 – 9) ➡️ Capo II – Competenza (artt. 4 – 9)➡️ Art. 7
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1. La ricusazione può essere proposta entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano e, in ogni caso, prima della decisione.

2. Il relativo ricorso, contenente l’indicazione delle prove, è presentato negli uffici di segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina, deve essere sottoscritto dall’interessato, o da un suo procuratore speciale, e deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi sui quali la ricusazione si fonda.

3. Il ricorso è comunicato, a cura del Consiglio distrettuale di disciplina, al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina, al Consigliere ricusato e alle altre eventuali parti con invito agli stessi a fornire entro cinque giorni le eventuali deduzioni sui motivi della ricusazione.


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