1. La ricusazione può essere proposta entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano e, in ogni caso, prima della decisione.
2. Il relativo ricorso, contenente l’indicazione delle prove, è presentato negli uffici di segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina, deve essere sottoscritto dall’interessato, o da un suo procuratore speciale, e deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi sui quali la ricusazione si fonda.
3. Il ricorso è comunicato, a cura del Consiglio distrettuale di disciplina, al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina, al Consigliere ricusato e alle altre eventuali parti con invito agli stessi a fornire entro cinque giorni le eventuali deduzioni sui motivi della ricusazione.