1. Quando la ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l’osservanza dei termini o delle forme previsti dall’articolo 7, ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la sezione designata, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione.

2. Fuori dei casi di inammissibilità della ricusazione, ogni attività è sospesa salvo che per il compimento degli atti indifferibili.

3. La sezione designata per la ricusazione decide sulla base degli atti depositati e dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

4. Il provvedimento pronunciato a norma dei commi precedenti è comunicato al componente ricusato, al Pubblico Ministero ed alle altre eventuali parti.

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