Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo I – Dei consigli distrettuali di disciplina forense (artt. 1 – 9) ➡️ Capo II – Competenza (artt. 4 – 9)➡️ Art. 9
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1. Se la ricusazione è accolta, la sezione non può compiere alcun atto del procedimento sino alla sua ricostituzione.

2. Il provvedimento che accoglie la ricusazione dichiara l’inefficacia e l’inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti precedentemente dalla sezione della quale era componente il membro ricusato. Analogo provvedimento deve essere assunto in caso di astensione di un componente della sezione.

3. Il componente ricusato è sostituito con altro individuato dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina nel primo in ordine alfabetico dei membri, secondo il criterio della rotazione. Qualora non sia possibile la sostituzione, il Presidente rimette il procedimento al Consiglio distrettuale di disciplina costituito presso il Consiglio dell’Ordine distrettuale individuato come da tabella di cui all’art. 4, comma 3.


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