Le consiliature dei 140 COA italiani coincidono temporalmente tra loro, o ci possono essere dei COA con un quadriennio sfasato?
Le consiliature dei COA coincidono con quelle di CDD e CNF, o possono anche essere sfasate?
L’eventuale scioglimento anticipato dei COA se e quali conseguenze ha sulla durata della consiliatura propria e/o dei CDD e del CNF che ha eletto?
I CDD e il CNF sono eletti dai COA uscenti di fine mandato o da quelli appena eletti?
Di queste e altre domande si occupa l’articolo che segue.
Sulla consiliatura dei COA.
I COA restano in carica un “quadriennio”, e precisamente “fino al 31 dicembre del quarto anno” (art. 28, co. 7, L. n. 247/2012).
Se il COA si scioglie prima, ad esempio perché viene comunque sciolto e commissariato (art. 33 L. n. 247/2012) o cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti (art. 28, co. 8, L. n. 247/2012), il COA subentrato a seguito delle cc.dd. “elezioni in sostituzione”, dura in carica non quattro anni ma solo “per la durata residua del mandato del Consiglio commissariato”1.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che la consiliatura quadriennale di tutti i COA coincida temporalmente.
Sulla consiliatura dei CDD.
I COA eleggono i CDD (art. 1 Reg. CNF n. 1/2014), i quali restano in carica “per un periodo di quattro anni decorrente dall’insediamento” (art. 2, co, 1, Reg. CNF n. 1/2014).
Pur nel silenzio della legge e del Reg. CNF n. 1/2014, ed ancorché alle elezioni dei CDD non si applichino tout court le norme dettate per le elezioni dei COA2, deve anzitutto ritenersi che lo scioglimento del COA distrettuale (“presso” cui il CDD è istituito)3 e neppure lo scioglimento anticipato di tutti i COA del distretto comporterebbero l’automatico scioglimento anticipato del CDD. Infatti, quand’anche al CDD non si volesse riconoscere dignità di ente (pubblico) autonomo dai COA da cui promanano4, si dovrebbe comunque riconoscere loro quantomeno la stessa autonomia riconosciuta ai CPO, ritenuti appunto indenni dallo scioglimento anticipato del proprio COA di appartenenza5.
Proprio alla luce di tale autonomia, qualche dubbio può sorgere circa la coincidenza temporale della consiliatura dei CDD con quella dei COA, giacché la loro durata (quattro anni dall’insediamento) è formalmente diversa da quella prevista per i COA (un quadriennio scadente il 31 dicembre dell’ultimo anno). Tuttavia, per ragioni di buon senso ed ordine sistematico, può sostenersi che, pur a fronte della diversa terminologia usata per stabilire la durata temporale delle due consiliature, le stesse in realtà coincidano.
Affermata la coincidenza temporale delle consiliature COA e CDD, rimane il problema di individuare se all’elezione dei CDD debbano provvedere i COA uscenti di fine mandato, oppure a quelli di nuova nomina. Nel silenzio della Legge e dei Regolamenti, la prassi istituzionale prevede che l’elettorato attivo spetti ai COA uscenti, anche al fine di evitare “buchi” istituzionali (ancorché mitigati dalla prorogatio) dovuti ai tempi necessari per l’espletamento delle operazioni elettorali e per l’insediamento dei nuovi COA.
Sulla consiliatura del CNF.
I COA eleggono i componenti del CNF, che resta in carica quattro anni (art. 34 L. n. 247/2012).
Nel silenzio della legge e dello stesso Regolamento per il funzionamento del CNF, anche con riferimento al CNF valgono le considerazioni fatte per i CDD circa la coincidenza temporale della consiliatura, non essendo previsto per il CNF una scadenza legata al “31 dicembre dell’ultimo anno” ed essendo indubbio che l’eventuale scioglimento anticipato dei COA così come la loro scadenza naturale non condizionano il CNF, stante l’autonomia giuridica dello stesso. Per le medesime ragioni di buon senso ed ordine sistematico, può sostenersi che, pur a fronte della diversa terminologia usata per stabilire la durata temporale delle due consiliature, le stesse in realtà coincidano.
Affermata la coincidenza temporale delle consiliature COA e CDD, rimane il problema di individuare se all’elezione del CNF debbano provvedere i COA uscenti di fine mandato, oppure a quelli di nuova nomina. Nel silenzio della Legge e dei Regolamenti, la prassi istituzionale prevede che l’elettorato attivo spetti ai COA uscenti, anche al fine di evitare “buchi” istituzionali (ancorché mitigati dalla prorogatio) dovuti ai tempi necessari per l’espletamento delle operazioni elettorali e per l’insediamento dei nuovi COA.
Riferimenti normativi e regolamentari.
- L. n. 247/2012
- L. n. 113/2017 (c.d. Legge Falanga)
- Reg. CNF n. 1/2014
- Regolamento per il funzionamento del CNF
- DM 170/2014
Note.
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Minervini), sentenza n. 97 del 23 maggio 2023; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 93 del 9 maggio 2023; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 72 del 26 aprile 2023; Consiglio nazionale forense, parere n. 33-bis del 23 settembre 2022. ↩︎
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 10 del 24 febbraio 2023. ↩︎
- Art. 1, co. 1, Reg. CNF n. 1/2014. ↩︎
- in arg. cfr., tuttavia, Zironi, “I rapporti CDD/COA: discutendo sulla natura giuridica del CDD, sulla c.d. “alterità organica” in materia disciplinare e sul diritto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare”. ↩︎
- Consiglio nazionale forense, parere n. 14 del 3 febbraio 2021. ↩︎