L’art. 71 cdf (rubricato “Dovere di collaborazione”) stabilisce, nel suo comma 1, un vero e proprio obbligo di esposto o segnalazione a carico di ciascun iscritto all’albo o registro con riferimento a fatti che richiedano iniziative o interventi istituzionali.
Il successivo comma 3 prevede inoltre che la mancata risposta alla richiesta di informazioni e chiarimenti delle istituzioni forensi circa un esposto ovvero l’assenza al relativo procedimento disciplinare costituirebbe “argomento di prova” ai fini del libero convincimento del giudice circa la sua eventuale responsabilità disciplinare.
Ho provato ad analizzare tali princìpi alla luce della più recente giurisprudenza domestica e di legittimità, a commento dell’art. 71 cdf cit, reperibile a questo indirizzo.