Dopo 79 anni dalla “vecchia” legge professionale (RDL n. 1578/1933), il 21 dicembre 2012 (giorno nel quale, secondo le ricostruzioni degli studiosi, i Maya avevano prefigurato la fine del mondo, l’Armageddon), il Parlamento approva la nuova legge forense (L. n. 247/2012), ma frettolosamente giacché era l’ultimo giorno della legislatura.

Ma, pur a fronte di tale nuova legge “quadro” (anzi, “cornice”), la materia dell’ordinamento forense rimane tuttora difficile da conoscere nel suo complesso, nascosta com’è in disposizioni disseminate nelle fonti più disparate, tra cui 27 regolamenti attuativi e il “previgente” ordinamento sopravvissuto all’abrogazione tacita (giacché la L .n 247/2102 non dispone abrogazioni espresse), per un totale di quasi 200 fonti diverse, tra fra primarie e secondarie.

Per tale motivo, l’art. 64 L. n. 247/2012 disponeva “Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il C.N.F., uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense“.

Il Governo ha fatto tuttavia scadere la delega e non ha dato attuazione, nemmeno tardivamente, alla norma, che sembra essere caduta definitivamente nel dimenticatoio.
Non è certamente il Consiglio Nazionale Forense che può surrogarsi all’inerzia dell’esecutivo, in un compito che è prerogativa riservata al Governo, il quale – ai sensi dell’art. 17 bis della legge n. 400 del 23 agosto 1988 – è il solo soggetto deputato ad adottare un “testo unico”.
E così, non potendo definire testo unico la raccolta di tutte le fonti, normative e regolamentari, della professione forense, si è pensato di compendiarla in un “testo unitario”, che allo stesso modo – seppure in senso atecnico – tenta di raggiungere lo sforzo di raccolta e sintesi.

Liberamente tratto da:
Introduzione al Testo Unitario dell’Avvocatura
a cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli (CNF)

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy