È intessante la storia della nuova sospensione disciplinare, prevista dalla legge professionale (art. 52 co. 1 lett. c) L. n. 247/2012 e art. 53 co. 3 L. n. 247/2012), dal codice deontologico (art. 22 co. 1 lett. c cdf) e dal regolamento sul procedimento disciplinare (art. 30 co. 3 Reg. CNF 2/2014, art. 29 co. 1 lett. c) Reg. CNF 2/2014).
Attualmente, infatti, il periodo di sospensione va da un minimo di 2 mesi1 ad un massimo di 5 anni, mentre secondo la previgente normativa, il massimo era 1 anno (art. 40 co. 3 RDL n. 1578/1933).
Come mai questo (enorme) aumento della durata massima della sospensione disciplinare, passata da un anno a cinque anni?
La risposta va cercata un poco lontano, tra le righe delle sanzioni disciplinari.
Infatti, nel previgente ordinamento era prevista la cancellazione disciplinare (art. 40 co. 4 RDL n. 1578/1933), sebbene non ab origine, giacché fu introdotta circa quaranta anni dopo, con l’art. 1 L. n. 91/1971.
Con l’abrogazione (implicita) di tale sanzione da parte del nuovo ordinamento forense, se la sospensione disciplinare fosse rimasta irrogabile fino al massimo di 1 anno, si sarebbe creato un “buco sanzionatorio” di 4 anni, cioè tra il massimo della sospensione (1 anno) ed il minimo della sanzione immediatamene superiore e più grave, ovvero la radiazione, senza possibilità quindi di poter graduare una sanzione nei quattro anni che passano dalla sospensione massima alla radiazione minima (su quest’ultimo termine, si veda l’art. 62 co. 10 L. n. 247/2012).
Ed ecco perché si è appunto alzato il tetto della sospensione fino a 5 anni.
Note
- Non sono tuttavia mancati casi in cui sia stata erroneamente inflitta dal CDD una sospensione disciplinare per un periodo inferiore al minimo (ovvero, un mese), con conseguente annullamento della sanzione, convertita in censura per il divieto della reformatio in pejus (CNF n. 118/2025, CNF n. 42/2024, CNF n. 100/2023, CNF n. 212/2022, CNF n. 163/2022, CNF n. 224/2020, CNF n. 76/2020). ↩︎
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