La vecchia legge professionale prevedeva che l’accesso agli albi degli avvocati fosse a numero chiuso, con tetto di accesso individuato di volta in volta in sede circondariale “tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari” (art. 19 RDL n. 1578/1933), mentre non vi erano limiti numerici per l’iscrizione all’albo dei procuratori (art. 93 RDL n. 1578/1933). La stessa legge, inoltre, vietava l’introduzione di qualsiasi “tassa relativamente alla iscrizione negli albi professionali e nei registri dei praticanti” (art. 92 RDL n. 1578/1933).
Ma quali e quante norme della “vecchia” legge professionale sono ancora in vigore?
E quali e quante, invece, tra quelle non abrogate espressamente, sono comunque da considerarsi tali per abrogazione implicita dovuta ad incompatibilità con le nuove disposizioni?
E che ne è, infine, delle “vecchie” norme perfettamente riprodotte nella nuova legge? Queste disposizioni sono da ritenersi comunque implicitamente abrogate ancorché non incompatibili con la nuova disciplina ma, anzi, perfettamente conformi a questa?
Infatti, la L. n. 247/2012 non ha abrogato espressamente la precedente “vecchia” legge professionale (RDL n. 1578/1933 e relativo RD n. 37/1934): alcune norme del vecchio ordinamento sono state sicuramente sostituite dalle nuove norme; altre sono invece rimaste in vigore perché richiamate dalla nuova legge (ad es., dall’art. 34 L. n. 247/2012 all’art. 37 L. n. 247/2012), ma per molte “vecchie” norme può apparire dubbio se siano ancora in vigore oppure no, anche in considerazione della complessità e frammentarietà dell’ordinamento (si pensi alle norme in tema di compensi, di praticantato, ecc.), sicché l’interprete è costretto ad una operazione ermeneutica per nulla semplice.
Per questo motivo, l’art. 64 L. n. 247/2012 dava apposita delega al governo di emanare un testo unico che facesse un po’ di ordine:
«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense …».
La delega è purtroppo scaduta, senza essere stata adempiuta nè rinnovata (ma l’art. 76 Cost. non avrebbe comunque permesso una proroga della delega fino ad oggi). Potrebbe quindi essere interessante capire, da noi stessi, cosa sia ancora in vigore e cosa no del RDL n. 1578/1933.
Ebbene, passando in rassegna quelle 101 norme, emerge che attualmente ne sono ancora in vigore 8, ne sono state abrogate 45 (di cui 8 espressamente), ne sono state replicate 21 nella nuova legge e, infine, hanno esaurito la propria funzione 27 norme, il tutto come da grafico in calce.
L’articolato completo, con l’indicazione per ciascuna norma dello status attuale (vigente, abrogato, ecc.), è disponibile a questo indirizzo.